Cronaca

Case popolari e fondo affitti: in Fvg si rischia un “caso Lodi”

La denuncia di Asgi sul disegno di legge regionale in materia di politiche abitative: "Non avranno accesso se non presenteranno documenti integrativi richiesti"

"Lunedì 29 ottobre 2018 a Trieste andrà in discussione nell'aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia il disegno di legge regionale in materia di politiche abitative che prevede irragionevoli discriminazioni a danno dei cittadini extra UE". A dirlo è l'Asgi, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione che segue già a Lodi la vicenda delle famiglie escluse da tutte le prestazioni sociali a causa di un regolamento che ha introdotto richieste simili a quelle inserite oggi nell’attuale bozza di riforma regionale sulle politiche abitative.  

In particolare, sottolinea Asgi, l’accesso agli alloggi di edilizia pubblica e ai contributi per il sostegno alla locazione sarebbe escluso per chiunque abbia la proprietà di un alloggio “sia in Italia che all’estero”. Proprio per questo, l'Asgi rivolge un appello alle forze politiche regionali e alla società civile affinché si attivino per non far venir meno i principi di uguaglianza e di parità di trattamento tra i cittadini ricordando che "solo grazie a politiche di vera inclusione abitativa si può favorire realmente la coesione sociale e lo sviluppo del territorio regionale". 

Cosa prevede il disegno di legge

Spiega Asgi: "Il ddl non tiene conto che la proprietà di un alloggio qualsiasi nel Paese da cui si è emigrati non può pregiudicare in assoluto il diritto al sostegno abitativo nel luogo ove si è emigrati. Se è vero che il divieto viene meno qualora il richiedente produca un “certificato di inagibilità” dell’alloggio, per il migrante sarà normalmente impossibile procurarsi detto certificato, spesso non previsto dalla normativa del paese. Infine, e soprattutto, è previsto che tutti i cittadini extra UE attestino l’inesistenza di proprietà “nel paese di origine e nel paese di provenienza” mediante documentazione rilasciata dalle competenti autorità tradotta e asseverata dall’ autorità consolare italiana in detti paese".  Quest’ultima previsione, analoga a quella introdotta nel “caso Lodi”, l'Asgi la giudica particolarmente irragionevole e in contrasto con la normativa vigente perché:

  • ai sensi dell’art.29 LR 1/16 la condizione reddituale dei richiedenti è documentata mediante l’ISEE e la relativa normativa (DPCM 159/13) prevede già una dichiarazione in ordine alle proprietà immobiliari all’estero, identica per italiani e stranieri e soggetta, prima del rilascio dell’ISEE, alla verifica delle autorità competenti;
  • l’ISEE, che non è una autocertificazionema un’attestazione pubblica del livello di reddito e di patrimonio – è il documento che il legislatore nazionale ha stabilito come criterio per identificare il "livello essenziale delle prestazioni" da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 Cost., sicché
  • non è consentito alla singola Regione pretendere ulteriori integrazioni al procedimento previsto dal DPCM 159/13, ferma ovviamente ogni possibilità di controllo successivo;
  • il duplice riferimento al “paese di origine e di provenienza” imporrebbe al migrante una duplicazione della documentazione, spesso riferita a paesi nei quali non soggiorna più da decenni o riferita a paesi nei quali non ha alcun riferimento (si pensi al migrante di “origine” centrafricana, ma “proveniente” dalla Libia);
  • la previsione non tiene conto che tali certificazioni non sono previste in molti ordinamenti stranieri e quindi siano impossibili da ottenere; anche ove previste, i costi per la loro traduzione ed autenticazione verrebbero ad essere spesso sproporzionati rispetto al beneficio richiesto (soprattutto nel caso del beneficio del sostegno alle locazioni);
  • la previsione è in contrasto con la disciplina della UE che, in particolare per i titolari di permesso di lungo periodo, prevede la parità di trattamento nelle “procedure per l’ottenimento di un alloggio” (art. 11 direttiva 2003/109) e dunque anche nella documentazione da produrre;
  • la previsione introduce una disciplina irragionevolmente differenziata in ragione della cittadinanza, posto che gli strumenti di controllo a disposizione dello Stato sulle proprietà all’estero sono identici per italiani e stranieri, sicché
  • non vi è ragione di elevare questa “barriera all’ingresso” per i soli stranieri che comporterà in molti casi la loro ingiustificata esclusione sia dall’alloggio pubblico, sia dal sostegno economico alla locazione.

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